La crisi economica, unita agli avvenimenti recenti causati dal coronavirus, hanno reso la cassa integrazione un termine di uso sempre più comune nel dibattito pubblico. Alcuni lavoratori, purtroppo, hanno dovuto fare esperienza su che cos’è la cassa integrazione, ma, allo stesso tempo, hanno potuto salvare il proprio posto di lavoro grazie a questa misura. In questo articolo, pertanto, vedremo che cos’è, quali sono i tipi di cassa integrazione e quando si può farvi ricorso.
La cassa integrazione: l’indennità per i lavoratori e aziende in crisi
La cassa integrazione, o, come si dovrebbe chiamare più correttamente, la cassa integrazione guadagni (in breve, CIG), è un ammortizzatore sociale erogato dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e, per i giornalisti italiani, dall’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani. Entriamo nel dettaglio, cercando quindi di capire che cos’è la cassa integrazione.
Che cos’è la cassa integrazione e come si classifica
La cassa integrazione è una misura di sostegno destinata a quei lavoratori le cui aziende si trovino nelle condizioni di dover ridurre o annullare completamente il numero di ore di lavoro e, quindi, le retribuzioni. In questo caso, attraverso la cassa integrazione guadagni, gli istituti di previdenza provvedono a integrare lo stipendio del lavoratore. A seconda della categoria lavorativa, esistono tre tipologie di cassa integrazione:
- cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO): è la cassa integrazione destinata ai lavoratori dei comparti industriali ed edili e al verificarsi di alcune condizioni;
- cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS): è la cassa integrazione prevista in caso di crisi di settore o di territorio, di ristrutturazione o riconversione aziendale, di fallimento o di amministrazioni straordinarie;
- cassa integrazione guadagni in deroga: si applica a quei lavoratori che, a rigor di norma, non dovrebbero poter accedere alla cassa integrazione ordinaria o a quella straordinaria.
Vediamo nel dettaglio le categorie di cassa integrazione, quali sono i criteri di applicazione e quali i benefici previsti per ognuna.
La cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO)
La cassa integrazione guadagni ordinaria, come detto, si applica solo ai lavoratori di alcuni comparti, quali quello industriale e quello edile. In questi casi, l’istituto di previdenza provvede a integrare, parzialmente o integralmente lo stipendio del lavoratore. La cassa integrazione ordinaria, tuttavia, si applica solamente quando l’azienda vive situazioni di difficoltà dovute a:
- situazioni meteorologiche straordinarie;
- situazioni di congiuntura economica del mercato;
- eventi temporanei non dovuti a responsabilità del datore di lavoro o dei lavoratori.
La cassa integrazione ordinaria, al verificarsi di una di queste condizioni, prevede un’indennità che consiste nell’80% della retribuzione delle ore di lavoro non effettuate, nel limite delle ore previste dal contratto collettivo nazionale di riferimento e, comunque, non oltre le 40 ore settimanali. I limiti dell’indennità della cassa integrazione ordinaria, comunque, vengono stabiliti annualmente.
Per quanto riguarda la durata della cassa integrazione ordinaria, questa dipende dal settore nel quale opera il lavoratore. In particolare:
- settore industriale: l’indennità per i lavoratori di questo comparto può essere erogata per 13 settimane continuative che, eventualmente, possono essere erogate fino a 52 settimane;
- settore edile: anche per i lavoratori di questo settore l’ammortizzatore sociale può essere erogato per un massimo di 13 settimane e può essere prorogata fino a un massimo di 52 settimane, ma solamente nel caso in cui si verifichi una riduzione dell’orario di lavoro.
La richiesta di adesione alla cassa integrazione deve essere presentata direttamente alla sede territorialmente competente dell’INPS, ossia quella che si trova dove ha sede l’unità produttiva interessata dalla situazione di crisi.
La cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS)
La cassa integrazione guadagni straordinaria ha lo stesso meccanismo: consiste in un’indennità economica erogata a quei lavoratori che vivono una condizione di precarietà economica dovuta alla riduzione o alla completa sospensione del lavoro. A differenza di quella ordinaria, la cassa integrazione straordinaria si attiva al verificarsi di determinate condizioni. Fra i presupposti che consentono l’erogazione di questo ammortizzatore sociale, quindi, troviamo:
- la ristrutturazione o la riconversione delle attività aziendali;
- crisi aziendali dovute a congiunture del settore in cui opera o del territorio in cui ha sede;
- altre situazioni che ricadono nelle cosiddette procedure concorsuali, come il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria, ecc.
L’indennità, come per quella ordinaria, corrisponde all’80% della retribuzione relativa alle ore di lavoro soppresse. La sua durata, invece, può essere al massimo di 36 mesi durante un quinquennio, a prescindere dalle cause che hanno portato alla situazione di crisi.
La richiesta di adesione alla cassa integrazione straordinaria deve essere presentata al Ministero del Lavoro, il quale provvede eventualmente ad approvarla e a finanziare l’indennità. Allegata alla richiesta, affinché questa sia approvata, deve essere anche presentato un programma delle attività che l’azienda intende mettere in campo al fine di superare la situazione di crisi che si trova ad affrontare.
Le aziende che possono presentare richiesta di cassa integrazione, tuttavia, sono solamente quelle che hanno occupato, nel semestre precedente, almeno quindici dipendenti. Inoltre, oltre al settore edile e artigiano, queste possono appartenere anche al settore:
- di trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
- commerciale, se impiegano più di 50 lavoratori;
- di viaggio, qualora impieghi oltre 15 lavoratori.
La cassa integrazione guadagni in deroga
L’ultima tipologia di cassa integrazione, la cassa integrazione guadagni in deroga. Questa si applica a tutti i lavoratori che, altrimenti, non avrebbero diritto a percepire l’indennità, perché non rientrano nelle categorie precedenti. La cassa integrazione in deroga viene riconosciuta in base a specifici accordi governativi, che comportano il pagamento di un’indennità pari all’80% della retribuzione prevista per le ore di lavoro soppresse in base al contratto collettivo nazionale. In ogni caso, l’indennità non può superare le 40 ore settimanali. La cassa in deroga, a seconda degli accordi territoriali, può avere una durata di 36 mesi al massimo nel corso di un quinquennio.